Affinchè si possa configurare in capo al danneggiato un diritto al risarcimento del danno, conseguente a fatto illecito è necessaria la presenza di due presupposti indefettibili costituiti da un lato dall'effettiva esistenza del danno e dall'altro dalla presenza di un illecito consistente nella violazione di un diritto capace di connotare tale danno come ingiusto come previsto dalla regolare generale di cui all'art. 2043 cc in base alla quale "qualunque fato doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno".
La fonte risarcitoria del danno puo' tuttavia ravvisarsi non solo nella violazione della regola generale sopra richiamata ma anche nell'inadempimento di un obbligo contrattuale secondo la previsione dell'art. 1218 cc.
Per ciò che attiene alla infortunistica stradale, una delle ipotesi più frequenti è quella di una responsabilità contrattuale derivante da contratto di trasporto, indipendentemente dal titolo del trasporto ovvero dal fatto che si tratti di trasporto oneroso o gratuito.
Affinchè da un fatto illecito o da un rapporto contrattuale possa scaturire, in capo al danneggiato, un diritto al risarcimento del danno occorre, che venga accertato, un duplice rapporto casuale. Una causalità materiale tra la condotta, omissiva o commissiva e la lesione dell'interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento giuridico ed una causalità giuridica tra quest'ultima ed i danni che ne sono derivati.
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